Odg per la seduta n. 260 della commissione Lavoro, Previdenza Sociale
SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVIII LEGISLATURA --------------------


11ª Commissione permanente
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)


260ª e 261ª seduta: mercoledì 15 settembre 2021, ore 9 e 13,30
262ª seduta: giovedì 16 settembre 2021, ore 9


ORDINE DEL GIORNO

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame dei disegni di legge:
1. Delega al Governo in materia di contratti pubblici - Relatore alla Commissione ROMANO
(Parere alla 8ª Commissione)
Esame. Parere favorevole. (2330)
2. Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti - Relatrice alla Commissione GUIDOLIN
(Parere alla 1ª Commissione)
(1359)
3. CANDIANI e altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese - Relatore alla Commissione DE VECCHIS
(Parere alla 1ª Commissione)
Esame. Parere non ostativo. (2185)
II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia - Relatore alla Commissione ROMAGNOLI
(Parere alle Commissioni 2ª e 10ª riunite)
Seguito e conclusione esame. Parere favorevole. (2371)

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO


TARICCO, D'ALFONSO, FEDELI, D'ARIENZO, ROSSOMANDO, GIACOBBE, ROJC, STEFANO, PITTELLA, LAUS, BOLDRINI, ASTORRE, ALFIERI, CIRINNA', FERRAZZI, IORI, PARRINI, VERDUCCI, MESSINA Assuntela - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Premesso che:

le conseguenze dell'esposizione alle fibre di amianto, purtroppo molto usato soprattutto nel trentennio tra la fine degli anni '50 fino alla soglia degli anni '90 nell'ambito di molteplici manufatti, perché resistente e a basso costo, sono ormai note ed acclarate;

la direttiva 83/477/CEE è stata recepita con il decreto legislativo n. 277 del 1991, cui è seguita l'emanazione della legge n. 257 del 1992, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", che ha stabilito il divieto di estrazione, commercializzazione e produzione di amianto, la bonifica degli edifici, delle fabbriche e del territorio, nonché misure per la tutela sanitaria e previdenziale dei lavoratori esposti all'amianto;

nella legge sono stati individuati i criteri per l'accesso anticipato, in favore dei lavoratori esposti all'amianto, al trattamento pensionistico per un periodo pari al 50 per cento di dimostrata qualificata esposizione, purché fosse stata decennale (articolo 13, comma 8), oppure senza alcuna limitazione per coloro che avessero contratto patologie correlate all'asbesto (articolo 13, comma 7);

l'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, ha ridotto la misura previdenziale al 25 per cento, utile soltanto per l'entità della prestazione e con un termine di decadenza fissato al 15 giugno 2005;

all'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge n. 247 del 2007, per i siti oggetto di atto di indirizzo ministeriale il beneficio con il coefficiente di 1,5 utile per maturare anticipatamente il diritto a pensione era riconosciuto per i periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino al 2 ottobre 2003;

la direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, abrogava la precedente direttiva del 1983 con modificazioni sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l'esposizione all'amianto, per ridurre il rischio per l'incolumità e per la salute pubbliche conseguente alla presenza di amianto nei luoghi di vita e di lavoro, peraltro introducendo anche norme già adottate dalla legislazione nazionale;

considerato che:

nella XVII Legislatura vi sono stati molti interventi a favore dei lavoratori esposti all'amianto al fine di estendere la platea dei soggetti beneficiari e di riconoscere maggiori facilitazioni agli ex lavoratori affetti da patologia correlata all'asbesto. Fra questi: a) l'articolo 1, commi 115 e 117, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) ha esteso la platea dei lavoratori esposti all'amianto; b) il riconoscimento delle prestazioni assistenziali erogate dal fondo per le vittime dell'amianto ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare ai lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto, ovvero per comprovata esposizione ambientale; c) l'articolo 1, commi da 274 a 279, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) ha, tra l'altro, esteso la platea a cui si applicano le disposizioni, comprendendovi anche i lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano approdati ad una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016 ed il beneficio previdenziale di cui dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 è stato esteso ai lavoratori del settore della produzione di materia rotabile ferroviario che hanno svolto operazioni di bonifica dall'amianto senza essere dotati degli adeguati equipaggiamenti di protezione; d) l'articolo 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016 ha attribuito, a decorrere dal 2017, entro limiti finanziari (20 milioni di euro per il 2017 e 30 milioni annui a decorrere dal 2018), il diritto alla pensione di inabilità per i soggetti affetti da determinate malattie connesse all'esposizione lavorativa all'amianto anche per i casi in cui manchi il presupposto dell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa; e) l'articolo 13-ter del decreto-legge n. 91 del 2017 (cosiddetto decreto per il Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, ha previsto benefici pensionistici o sussidi di accompagnamento alla quiescenza per lavoratori affetti da patologia correlata all'asbesto, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri finanziari;

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 104 del 2020, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, è stato presentato un emendamento specifico per modificare l'articolo 1, comma 277, della legge n. 208 del 2015, al fine di riconoscere il beneficio pensionistico a tutti i lavoratori che al 30 giugno 2020 sono in possesso dei requisiti contributivi maturati entro il 2019 e che sulla base delle domande pervenute riguarderebbe una platea di 260 soggetti che sarebbero potuti rientrare nella proposta normativa in oggetto, che purtroppo non ha trovato accoglimento;

rilevato che sono centinaia i lavoratori colpiti da esposizione senza protezioni alle fibre di amianto che matureranno i requisiti entro il corrente anno,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo stia adeguatamente monitorando la situazione, anche per dare risposta ai primi 260 lavoratori che hanno già maturato i requisiti per i benefici previdenziali entro il 30 giugno 2020 consentendo loro l'accesso al pensionamento, nonché ai lavoratori che li matureranno entro il 31 dicembre 2020;

se non intenda adottare immediate iniziative, anche legislative, per rendere, in tempi celeri e certi, esigibili dai singoli lavoratori che hanno già maturato i requisiti previsti i benefici previdenziali connessi alla esposizione all'amianto previsti delle leggi susseguitesi a partire dalla legge n. 257 del 1992, sino all'articolo 1, comma 277, della legge n. 208 del 2015.


(3-01987)


CARBONE - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Premesso che:

la grossa emorragia di personale che l'INPS ha subito negli ultimi 10 anni, colmata solo in piccola parte dalle ultime assunzioni, sta generando notevoli disagi e ritardi nell'erogazione dei milioni di servizi e prestazioni che l'Istituto è chiamato a fornire in un momento in cui lo stesso è stato ulteriormente gravato da diversi provvedimenti di grande impatto sociale;

il saldo tra personale che è andato e che andrà nell'immediato futuro in quiescenza è nettamente negativo e in un momento di grande transizione e di difficoltà operativa, l'INPS subirà un ulteriore depauperamento;

la situazione risulta ancora più preoccupante per quanto concerne il corpo ispettivo. Infatti attualmente l'organico risulta composto complessivamente da circa 1.000 ispettori, in quanto negli ultimi 5 anni ha subito una forte emorragia valutabile intorno alle 600 unità, senza alcuna sostituzione (blocco del turnover); tale situazione nei prossimi 3 anni, a causa dei pensionamenti anticipati, rischia di collassare definitivamente, lasciando totalmente scoperti diversi territori dai necessari e fisiologici controlli;

la medesima preoccupante situazione riguarda anche i corpi ispettivi dell'INL e dell'INAIL;

considerato che per il personale amministrativo le ultime assunzioni hanno colmato solo in piccola parte i vuoti di organico determinato da un lungo blocco delle assunzioni, tenuto conto che nel breve e medio termine per il personale ispettivo non sono previste assunzioni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda superare gli attuali vincoli normativi che pongono i lavoratori dell'Istituto in quiescenza obbligatoria al raggiungimento del limite dei 65 anni di età anagrafica e dei 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, permettendo a questi lavoratori di continuare, su base volontaria, di dare un determinante apporto di esperienza e professionalità, svolgendo la propria attività lavorativa fino al compimento dei 67 anni di anzianità anagrafica a prescindere dai vincoli contributivi.


(3-02191)